Art. 8.
(Sostegno alla mobilità).

      1. Per favorire la stipulazione di convenzioni tra gli enti locali e le strutture aziendali presso le quali prestano attività lavorativa donne disabili, al fine di assicurare alle stesse un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.